Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che: a) presso l’ente da cui dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente; b) che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente stesso (nella specie è stata negata l’iscrizione al dipendente comunale assegnato anche ad altro ufficio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 26 marzo 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Franco), sentenza del 12 maggio 1997, n. 55
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 12 Maggio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera del 26 Marzo 1996
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