Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che non adempia al versamento dei contributi previsti dal d.l. n. 382/1944 a favore del consiglio dell’ordine locale, a nulla rilevando l’eventualità che il consiglio stesso non abbia utilizzato per la riscossione le cartelle esattoriali; la riscossione tramite ruoli è infatti una facoltà che la legge n. 292/1978 riconosce ad esclusivo vantaggio dei consigli dell’ordine. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della sospensione a tempo indeterminato sino al pagamento dei contributi dovuti). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 21 gennaio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. RICCIARDI, rel. SANINO), sentenza del 12 maggio 1997, n. 48
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 12 Maggio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 21 Gennaio 1993
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