Deve essere rigettato il ricorso avverso le operazioni elettorali per la nomina dei componenti del C.d.O. ove il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio non lamenti la violazione di alcuna norma che disciplina l’iter procedimentale delle operazioni elettorali ma si limiti a dedurre alcune circostanze che a suo avviso configurano un comportamento poco corretto. (Nella specie il ricorrente lamentava che nel manifesto per la votazione di ballottaggio i nomi dei concorrenti fossero stati posti in graduatoria, e non fosse stato specificato che potevano partecipare alla votazione di ballottaggio tutti coloro che avevano riportato voti). (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. di Palermo, 1-2-3 febbraio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. RICCIARDI, rel. SANINO), sentenza del 12 maggio 1997, n. 47
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 12 Maggio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 03 Febbraio 1994
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