Il ricorso presentato al C.N.F. è ammesso esclusivamente contro le deliberazioni degli ordini locali in materia di iscrizione all’albo, di cancellazione e di procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti. Pertanto il ricorso al C.N.F. avverso la deliberazione di approvazione del bilancio e di trasferimento degli uffici dell’ordine è inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 29 aprile 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. RICCIARDI, rel. SANINO), sentenza del 12 maggio 1997, n. 46
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 12 Maggio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 29 Aprile 1992
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