L’impedimento del difensore a comparire non può ritenersi legittima causa di rinvio se il difensore stesso non abbia ancora accettato l’incarico e non siano altresì documentati i motivi dell’impedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 10 febbraio 1995)
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. GALATI), sentenza del 12 maggio 1997, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 12 Maggio 1997 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 10 Febbraio 1995 (sospensione)
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