Avvocato – Norme deontologiche – Avvocato straniero – Esercizio in Italia di attività professionale in forma stabile – Mancato espletamento della prova attitudinale ex legge n. 31/1982 – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista, cittadino straniero, che, pur non avendo sostenuto la prova attitudinale, e non avendo quindi diritto ad utilizzare il titolo di avvocato, abbia continuativamente e stabilmente esercitato in Italia, senza il « concerto » con un collega iscritto negli albi locali, e con una struttura permanente (organizzata e funzionante anche in assenza del titolare), costituente una vera e propria sede principale o secondaria d’attività e con utilizzo del titolo di avvocato. (Nella specie la pena della sospensione è stata ridotta da mesi sei a mesi due). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 30 novembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 12 maggio 1997, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 12 Maggio 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 30 Gennaio 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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