Avvocato – Procedimento disciplinare – Conflitto di competenza – Procedimento presso il C.N.F. – Legittimazione dell’incolpato.

Nel procedimento davanti al C.N.F. per la risoluzione del conflitto di competenza disciplinare fra due ordini territoriali il professionista imputato è legittimato a partecipare sia con la presentazione di memorie che con la discussione in udienza, per la tutela del proprio diritto ad essere giudicato dal consiglio effettivamente competente. (Dichiara la competenza del C.d.O. di Palermo, avverso conflitto sollevato dal C.d.O. di Siracusa con delibera 20 aprile 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. DANOVI), sentenza del 16 aprile 1997, n. 42

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 16 Aprile 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 20 Aprile 1996
abc, Giurisprudenza CNF

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