La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è provvedimento precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie è stata ritenuta legittima l’applicazione della sospensione cautelare al professionista che era stato rinviato a giudizio per i reati di contrabbando, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, ed allo stesso era stata inflitta la misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di un anno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 2 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. CADDEO), sentenza del 15 aprile 1997, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 15 Aprile 1997 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 02 Maggio 1996 (sospensione cautelare)
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