La legittimazione a ricorrere al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisioni: C.d.O. di Milano, 12 luglio 1993; C.d.O. di Messina, 24 marzo 1993; C.d.O. di Milano, 27 settembre 1986).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. SANINO), sentenza del 12 maggio 1997, n. 51
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 12 Maggio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 24 Marzo 1993
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