Non integra gli estremi della violazione del dovere di correttezza il comportamento dell’avvocato che, dopo aver informato il cliente di essere stato soddisfatto delle sue competenze dalla controparte, abbia concordato e successivamente ottenuto dallo stesso una somma di denaro a titolo di palmario. (Accoglie ricorso avverso decisone C.d.O. di Ancona, 24 novembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. CASALINUOVO), sentenza del 10 aprile 1997, n. 37
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 10 Aprile 1997 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 24 Novembre 1993
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