Nel procedimento disciplinare avverso un professionista quando l’unico elemento di accusa è costituito dalla parola interessata del cliente, in contrasto con documenti o con testimonianze, l’asserita violazione del dovere verso il cliente non può ritenersi sussistente. (Accoglie ricorso avverso decisone C.d.O. di Ancona, 24 novembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. CASALINUOVO), sentenza del 10 aprile 1997, n. 37
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 10 Aprile 1997 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 24 Novembre 1993
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