La comunicazione dell’apertura del procedimento disciplinare tramite ufficiale giudiziario, anziché a mezzo lettera raccomandata, come previsto dall’art. 46 d.r. 37/34, non è motivo di nullità, non risultando leso il diritto di difesa dell’incolpato che, anzi, viene edotto dell’apertura del procedimento a suo carico con una forma di notificazione che certamente assicura maggiori garanzie di risultato. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 7 aprile 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. VINATZER), sentenza del 9 aprile 1997, n. 36
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 09 Aprile 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 07 Aprile 1995
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