Il professionista che non relazioni il corrispondente dominus o che negligentemente ometta l’invio di fondi allo stesso, che all’insaputa del cliente transiga, firmi, incassi somme, che lasci protestare effetti cambiari, che non risponda alla richiesta di informazioni sollecitata dal proprio consiglio, viene meno ai doveri di lealtà, probità, correttezza e diligenza propri della classe forense. (Nella fattispecie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi nove). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 22 febbraio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. BONAZZI), sentenza del 7 aprile 1997, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 07 Aprile 1997 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 22 Febbraio 1995 (sospensione)
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