L’impedimento dell’avvocato a comparire dinanzi al consiglio dell’ordine nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato medico che, pur attestando la presenza di una lieve patologia, non dimostri il concreto impedimento del professionista a comparire. (Nella specie il certificato riferiva di una influenza senza precisazione, ad esempio, di valutazione febbrile, impossibilità di deambulazione domestica od esterna ecc.). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 22 febbraio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. BONAZZI), sentenza del 7 aprile 1997, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 07 Aprile 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 22 Febbraio 1995
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