Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che trattenga ingiustificatamente somme di spettanza del cliente, che giustifichi tale comportamento con una pretesa compensazione di onorari dovuti e che peraltro non fornisca documentazione dell’attività professionale che assume avere svolto. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per anni uno). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 aprile 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. SICILIANO), sentenza del 3 aprile 1997, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 03 Aprile 1997 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Aprile 1994 (sospensione)
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