Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di evitare incompatibilità – Dovere di dignità e decoro – Dichiarazioni mendaci rese ai fini dell’iscrizione all’albo – Illecito deontologico – Sussiste.

Il professionista che ai fini dell’iscrizione all’albo professionale, pur essendo dipendente di ente pubblico, dichiari mendacemente di non trovarsi in causa di incompatibilità, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie anche in considerazione del fatto che il ricorrente successivamente ha chiesto ed ottenuto l’iscrizione nell’elenco degli avvocati addetti agli uffici legali di enti pubblici, è stata ritenuta adeguata la pena della sospensione per mesi sei in sostituzione della sospensione per un anno). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 novembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 24 marzo 1997, n. 24

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 24 Marzo 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Novembre 1994 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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