Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente da parte del C.d.O. – Criterio della prevenzione – Sussiste.

La competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione dell’incolpato ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di incolpazione, secondo il principio della prevenzione. (Rigetta ricorso decisione C.d.O. di Trieste, 23 marzo 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Cricrì), sentenza del 13 marzo 1997, n. 20

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 13 Marzo 1997 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 23 Marzo 1995 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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