Quanto alla legittimazione del COA richiedente ad emettere il visto, è sufficiente richiamare l’art. 29, comma 1, lett. l) della legge n. 247/12 che, nell’enumerare le competenze del COA, fa generico riferimento alla possibilità di dare “pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti”, senza effettuare alcuna distinzione in ordine alla natura dell’attività in relazione alla quale spetta il compenso.
L’art. 13, comma 9, secondo periodo, della medesima legge dispone, inoltre, che in caso di mancato accordo tra l’avvocato e il cliente – pure a seguito del tentativo di conciliazione esperito dinanzi al COA – l’iscritto può chiedere e ottenere dal COA di appartenenza parere sulla congruità del compenso richiesto.
Questa Commissione ha peraltro ritenuto che “in materia di opinamento di parcella nulla è cambiato tra quanto stabilito dal R.D. n.1578/33 e quanto disposto dalla L. n.247/12. Infatti, l’opinamento della parcella a norma degli artt. 13, comma 9, seconda parte, e 29, comma 1, Lett. l) L. cit. può essere richiesto esclusivamente dall’iscritto, a nulla valendo il carattere pubblico del richiedente diverso dal professionista” (parere n. 29/14).
Ricorrendo tali condizioni, ben potrà il COA – pertanto – rilasciare il suddetto visto di congruità.
Quanto ai parametri applicabili, si deve fare riferimento all’art. 238 del DPR n. 207/10 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, cd. Codice dei contratti pubblici), il quale testualmente prevede che:
1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.
2. L’importo da prendere a base del compenso e’ quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve dell’esecutore.
3. Per i collaudi in corso d’opera il compenso determinato come sopra e’ aumentato del venti per cento.
4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale puo’ essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale puo’ essere elevata fino al sessanta per cento.
5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all’articolo 138, comma 2, del codice, può essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l’onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.
6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.
Ne consegue, pertanto, che il COA potrà applicare i parametri per la determinazione del compenso degli architetti e degli ingegneri, di cui al DM n. 140/2012 e, per il settore specifico degli appalti, il DM n. 143/2013.
Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 17 luglio 2015, n. 75
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 75 del 17 Luglio 2015- Consiglio territoriale: COA Sciacca, delibera (quesito)
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