Occorre premettere che, a parere della Commissione, il quesito va inteso come riferito alla figura del liquidatore non giudiziale, giacché le funzioni del liquidatore giudiziale rientrano tra quelle tipiche dell’avvocato.
La Commissione osserva che le norme civilistiche in vigore al riguardo prevedono che, all’atto della messa in liquidazione, vengano dettati i criteri in base ai quali la liquidazione dovrà svolgersi, con riferimento alla cessione dell’azienda o di rami della medesima, ovvero a singoli beni ed anche all’eventuale esercizio provvisorio dell’azienda stessa o di suoi rami (artt. 2484 e 2487 c.c.). Nel rispetto dei succitati criteri, il liquidatore, poi, potrà svolgere ogni atto utile alla liquidazione della società (art. 2489 c.c.).
Risulta pertanto evidente, per quanto sopra, che il liquidatore di una società di capitali è chiamato a svolgere un’attività sia commerciale che, eventualmente, di impresa tale da impedirgli, ai sensi dell’art. 18, lett. b), legge n. 247/2012, di svolgere contemporaneamente la professione di avvocato.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 71 del 17 Luglio 2015- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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