Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Produzione di documenti – Illegittimità.

Se l’incontro tra legali è finalizzato ad una transazione, i colloqui intervenuti sono per ciò stesso riservati. Pone quindi in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di riservatezza, il professionista che esibisca in giudizio la proposta di transazione ricevuta dal collega di controparte, nell’incontro avuto ai fini del raggiungimento di un accordo. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 19 maggio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Siciliano), sentenza del 25 febbraio 1997, n. 14

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 25 Febbraio 1997 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Maggio 1994 (censura)
Giurisprudenza CNF

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