Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la sola pendenza di un procedimento penale a carico dell’interessato. Deve essere dunque compiuta una valutazione autonoma e discrezionale da parte del C.d.O. e del C.N.F., tenuto conto dei fatti risultanti dai giudizi penali. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. dell’Aquila, 11 marzo 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Vinatzer), sentenza del 20 febbraio 1997, n. 13
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 20 Febbraio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 11 Marzo 1996
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