Il professionista dipendente di ente pubblico, trasformato in privato, per mantenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che, prima della trasformazione:
1) presso l’ente da cui egli dipendeva era stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
2) che a detto ufficio egli era stato adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. Solo in questa ipotesi, infatti, è consentita la tutela dei diritti quesiti. (Rigetta ricorso avverso C.d.O. di Rieti, 3 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Gazzara), sentenza del 4 febbraio 1997, n. 12
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 04 Febbraio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 03 Maggio 1996
0 Comment