Deve essere considerato valido il ricorso inviato a mezzo posta presso gli uffici del C.d.O., sebbene la legge professionale stabilisca che il ricorso deve essere « presentato » presso il consiglio dell’ordine. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Alessandria, 1o ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Danovi), sentenza del 20 gennaio 1997, n. 7
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 20 Gennaio 1997 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 10 Ottobre 1993 (sospensione)
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