È disdicevole per l’avvocato, pur debitore certo di somme di denaro verso la propria dipendente, non accogliere l’invito del consiglio dell’ordine per una composizione amichevole della vertenza, ma anzi promuovere giudizi contenziosi e prospettare compensazioni generali, pur nella mancanza dei presupposti. (Nella specie il professionista, che pure aveva un debito verso la propria dipendente, aveva promosso nei confronti della stessa addirittura tre ricorsi per ingiunzione relativi a crediti di minor valore da lui vantati contro la stessa. È stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 3 aprile 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Danovi), sentenza del 10 gennaio 1997, n. 5
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 10 Gennaio 1997 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 03 Aprile 1995 (censura)
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