Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con i terzi – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte – Emissione di assegni privi di copertura – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che emetta in modo sistematico e continuativo assegni privi di copertura, non adempiendo alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi ma anzi partecipando ad un disegno delittuoso a danno degli stessi. (Nella specie in considerazione dei precedenti disciplinari specifici a carico del professionista e della gravità dei fatti è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 1o dicembre 1994/13 settembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Franco), sentenza del 6 dicembre 1996, n. 182

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 06 Dicembre 1996 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 13 Settembre 1995 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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