È inammissibile l’iscrizione all’albo del professionista insegnante elementare, sebbene autorizzato dal proprio direttore didattico, in quanto l’art. 3 comma IV r.d.l. 1578/33, che prevede un’eccezione al generale principio in tema di incompatibilità in favore degli insegnanti dell’università e degli istituti secondari dello Stato, è norma eccezionale e non può essere applicata analogicamente. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 maggio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Caddeo), sentenza del 6 dicembre 1996, n. 178
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 06 Dicembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Maggio 1994
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