L’avvocato che ripetutamente ometta di espletare il mandato professionale assunto, dia false informazioni al cliente, chieda compensi per prestazioni non svolte e coinvolga nelle vicende professionali terzi estranei, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei principi di lealtà e probità cui l’avvocato dovrebbe informare la sua vita pubblica e privata (congrua è la sanzione della cancellazione). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Tortona, 21 luglio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Buccico), sentenza del 4 dicembre 1996, n. 172
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 04 Dicembre 1996 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Tortona, delibera del 21 Luglio 1995 (cancellazione)
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