A sensi dell’art. 5 del r.d.l. 1578/33, la legittimazione attiva a ricorrere al C.N.F. avverso le decisioni del C.d.O. territoriale spetta solo al professionista iscritto ed al pubblico ministero. Non è quindi ammissibile il ricorso presentato da un terzo sebbene interessato alla decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 maggio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Tizzani), sentenza del 26 novembre 1996, n. 170
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 26 Novembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Maggio 1994
0 Comment