L’avvocato che ometta il versamento di somme consegnategli dal cliente per l’estinzione di una procedura esecutiva, che giri cambiali rimaste insolute e successivamente protestate, che formi ed usi documenti falsi, che rilasci false dichiarazioni a pubblico ufficiale, che si appropri di somme di spettanza del cliente pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata confermata la sospensione per mesi sei). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Massa, 23 giugno 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. De Mauro), sentenza del 26 novembre 1996, n. 162
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 26 Novembre 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera del 23 Giugno 1994 (sospensione)
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