La figura del promotore finanziario, prevista dalla legge 1/1991, è assimilabile per analogia alle figure del mediatore e agente di cambio, ed è pertanto da ritenere incompatibile con l’iscrizione all’albo professionale forense anche in considerazione della ratio posta alla base del r.d.l. 1578/33, di precludere all’avvocato un coinvolgimento professionale in vicende di tipo affaristico. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Vasto, 29 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 12 novembre 1996, n. 160
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 12 Novembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vasto, delibera del 29 Dicembre 1995
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