Il professionista che ricopra la carica di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore unico o di amministratore delegato di società commerciale, versa nell’ipotesi di incompatibilità (esercizio del commercio in nome altrui), prevista dall’art. 3 r.d.l. 1578/33. Non incorre, invece, in situazione di incompatibilità il professionista che pur ricoprendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato. La sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del consiglio di amministrazione non determina, infatti, ipotesi di incompatibilità. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 18 aprile 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Caddeo), sentenza del 12 novembre 1996, n. 159
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 12 Novembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 18 Aprile 1995
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