Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che eserciti pressioni, se pur indirette, verso il proprio cliente e altresì lo minacci di violare il segreto professionale per ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali, e non restituisca poi atti e documenti. Sanzione adeguata nella specie è la sospensione per sei mesi. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 28 gennaio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 12 novembre 1996, n. 157
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 12 Novembre 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 28 Gennaio 1995
0 Comment