Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Legittimazione all’impugnativa – Ricorso presentato dal terzo – Inammissibilità.

La legittimazione a ricorrere al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. spetta soltanto al P.M. ed al professionista interessato e non, invece, al denunziante terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 6 marzo 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Guidi), sentenza del 6 novembre 1996, n. 152

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 06 Novembre 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 06 Marzo 1995
Giurisprudenza CNF

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