Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Obbligo di informativa – Assunzione di mandato affidato precedentemente ad altro professionista – Obbligo di informativa al collega – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che assuma l’incarico in sostituzione di un altro professionista e non avverta il collega sostituito né si accerti che questi abbia ricevuto il pagamento delle competenze a lui spettanti. (Accoglie ricorso dell’avv. A.T. e rigetta ricorso dell’avv. O.P. avverso decisione C.d.O. di Milano, 13 febbraio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Ruggerini), sentenza del 6 novembre 1996, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 06 Novembre 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 13 Febbraio 1995
Giurisprudenza CNF

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