Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Rapporti con pubblici ufficiali – Espressioni ingiuriose ed offensive – Risposta ad atteggiamenti ritenuti provocatori – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che, se pur in risposta a frasi od atteggiamenti provocatori, usi nei confronti di agenti carcerari frasi offensive e non consoni al linguaggio misurato e corretto con cui l’avvocato ha l’obbligo deontologico di esprimersi. Sanzione adeguata è la censura. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 7 novembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Cricrì), sentenza del 6 novembre 1996, n. 149

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 06 Novembre 1996 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 07 Novembre 1994 (censura)
Giurisprudenza CNF

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