È inammissibile il ricorso proposto al C.N.F. avverso i provvedimenti della commissione per gli esami per l’iscrizione all’albo dei procuratori legali; questi provvedimenti, infatti, sono esclusi dalla legge professionale alla competenza del C.N.F. e devono ritenersi di competenza del giudice amministrativo ordinario, presso il quale possono essere impugnati. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione della Commissione per gli esami per l’iscrizione all’albo dei procuratori presso la Corte d’appello di Roma, 25 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Diego), sentenza del 5 novembre 1996, n. 147
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 05 Novembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Novembre 1995
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