Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale non è atto impugnabile. Infatti, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ascoli Piceno, 2 dicembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Diego), sentenza del 30 ottobre 1996, n. 145
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 30 Ottobre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 02 Dicembre 1994
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