Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Mancata restituzione prestiti accesi – Mancato pagamento effetti cambiari – Svolgimento di attività professionale nel periodo di sospensione – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che chieda al proprio cliente lo sconto di titoli cambiari e ripetutamente non provveda al pagamento degli effetti cambiari rilasciati, tanto da divenire oggetto di esecuzioni; che non provveda alla restituzione dei prestiti ottenuti; che incassi abusivamente somme spettanti al proprio cliente; che non effettui i pagamenti dovuti ai terzi, per mandato specifico ricevuto; che abbia subito protesti e abbia partecipato ad una udienza in periodo di sospensione, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro propri della classe forense e merita la sanzione della cancellazione dall’albo. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 10 maggio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Danovi), sentenza del 30 ottobre 1996, n. 140

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 30 Ottobre 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 10 Maggio 1995
Giurisprudenza CNF

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