Il procuratore generale presso la Corte d’appello può presentare ricorso al C.N.F., ex art. 31 r.d. 1578/33, contro la delibera di iscrizione del professionista nel relativo albo, nel termine di venti giorni dalla notificazione della stessa al procuratore della repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine che ha emesso il provvedimento. Pertanto il ricorso presentato oltre il termine è inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 10 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cricrì), sentenza del 24 ottobre 1996, n. 139
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 24 Ottobre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 10 Novembre 1995
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