Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Obbligo di adempiere le obbligazioni assunte – Adempimento tardivo dell’obbligazione assunta – Illecito deontologico – Sussiste.

Il professionista che solo dopo reiterate richieste adempia alla obbligazione assunta pone in essere comportamento disciplinarmente rilevante. (Nella specie il professionista aveva promesso il pagamento, ma poi si era rifiutato di eseguirlo e aveva adempiuto solo successivamente dopo reiterate richieste del creditore. È stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Diego), sentenza del 17 ottobre 1996, n. 138

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 17 Ottobre 1996 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Ottobre 1994 (censura)
Giurisprudenza CNF

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