L’accettazione di un mandato congiunto di parti con interessi contrapposti, non contenziosi, è ammissibile a condizione che il legale sia in grado di dare, ed effettivamente dia, una informazione precisa e completa sul proprio operato, incluse le proprie eventuali scelte tecniche. Qualora ciò non possa avvenire, o non avvenga, tale condotta e le conseguenze negative che ne derivano possono costituire addebito disciplinare a carico del professionista. (Nella specie, è stata ritenuta congrua la pena dell’avvertimento, per la non perfetta diligenza nell’esecuzione del mandato, avendo il legale partecipato alla negoziazione di un assegno nell’interesse di più parti, ed avendo poi rifiutato di dare notizie agli eredi di una delle parti). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 25 gennaio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Diego), sentenza del 16 ottobre 1996, n. 136
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 16 Ottobre 1996 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 25 Gennaio 1993 (avvertimento)
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