È inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. proposto da un singolo cittadino ancorché denunciante, in quanto legittimati all’impugnazione sono esclusivamente il professionista interessato ed il pubblico ministero, come espressamente previsto dall’art. 50, 2o comma della legge professionale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 14 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. SGROMO), sentenza del 7 novembre 1997, n. 135
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 07 Novembre 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 14 Giugno 1996
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