È inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. proposto da un singolo cittadino ancorché denunciante, in quanto legittimati all’impugnazione sono esclusivamente il professionista interessato ed il pubblico ministero, come espressamente previsto dall’art. 50, 2o comma della legge professionale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 6 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. CRICRI`), sentenza del 7 novembre 1996, n. 132
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 07 Novembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 06 Giugno 1996
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