L’avvocato che, per concludere affari nel proprio interesse, utilizzi notizie acquisite dal cliente in ragione del proprio mandato, sottoscriva effetti cambiari rimasti poi insoluti, e non adempia alle obbligazioni assunte, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità decoro e correttezza propri della classe forense. (Nella fattispecie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 maggio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Guidi), sentenza del 11 ottobre 1996, n. 130
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 11 Ottobre 1996 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Maggio 1994 (cancellazione)
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