Ai fini dell’iscrizione all’albo, il C.d.O. ha l’obbligo della preventiva audizione dell’interessato solo nella ipotesi in cui il motivo ostativo alla iscrizione sia collegato alla condotta tenuta dal richiedente o ad eventuali cause d’incompatibilità. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Calabria, 18 dicembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 10 ottobre 1996, n. 128
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 10 Ottobre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 18 Dicembre 1992
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