L’affermazione, contenuta nel verbale d’udienza che «il consiglio è stato regolarmente convocato dal presidente», costituisce prova della effettiva regolare convocazione, e ove la validità di tale affermazione voglia essere contestata, dovrà essere impugnata nei termini e prima della celebrazione del dibattimento. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Cassino, 10 novembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Franco), sentenza del 8 ottobre 1996, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 08 Ottobre 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Cassino, delibera del 10 Novembre 1994 (sospensione)
0 Comment