Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Atipicità della infrazione disciplinare – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 r.d.l. 1578/33 per contrasto con gli artt. 97, 111, 24 della Costituzione – Manifesta infondatezza.

La atipicità dell’infrazione disciplinare deve essere riconosciuta conforme ai principi costituzionali, in quanto in materia di infrazioni non penali, il legislatore non è tenuto ad adottare i paradigmi della fattispecie tipica e tassativa. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisioni C.d.O. di Ravenna, 9 luglio 1993 e 19 marzo 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 5 ottobre 1996, n. 120

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 05 Ottobre 1996 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 09 Luglio 1993 (censura)
Giurisprudenza CNF

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