Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Deliberazione del C.d.O. – Sottoscrizione del presidente e del segretario – Mancanza – Nullità dell’atto – Sussiste – Sottoscrizione del solo consigliere relatore per impossibilità del presidente – Preventiva necessaria enunciazione dell’impedimento e della natura dello stesso – Validità della decisione – Ammissibilità – Sussiste.

Conformemente all’art. 51 r.d. n. 37/1934, la decisione del consiglio dell’ordine in materia disciplinare è redatta dal relatore e deve contenere la sottoscrizione del presidente e del segretario, con la conseguente nullità della decisione che non presenti alcuna firma o ne presenti soltanto una delle due prescritte. Eccezionalmente, per il combinato disposto dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 51 r.d. n. 37/1934, è riconosciuta la validità della decisione sottoscritta dal solo consigliere relatore, purché prima della sottoscrizione sia fatta esplicita menzione dell’impedimento del presidente e della natura dello stesso. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 18 giugno 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 1 ottobre 1996, n. 116

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 01 Ottobre 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 18 Giugno 1994
abc, Giurisprudenza CNF

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