Il termine previsto dall’art. 3 d.l. n. 382/44 per l’indizione delle elezioni del nuovo C.d.O. ha natura ordinatoria e non perentoria, pertanto il provvedimento di convocazione anche se non assunto nei quindici giorni precedenti a quello della scadenza del consiglio stesso dovrà ritenersi valido. (Dichiara inammissibile ricorso avverso risultati elezioni C.d.O. di Rovigo, 10-17 gennaio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Bonazzi), sentenza del 17 settembre 1996, n. 110
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 17 Settembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 17 Gennaio 1996
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