Avvocato e procuratore – Elezioni forensi – Ricorso presentato al C.N.F. – Mancata notifica almeno ad uno degli eletti – Mancanza del contraddittorio – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

A pena di inammissibilità il ricorso al C.N.F. ex art. 6 d.l. n. 382/1944 avverso i risultati delle elezioni dei consigli degli ordini territoriali deve essere notificato, per la corretta instaurazione del contraddittorio, almeno ad uno degli eletti affinché sia tutelata l’esigenza degli stessi di tutelare il loro interesse alla salvaguardia dell’esito elettorale. (Dichiara inammissibile ricorso avverso risultati elezioni C.d.O. di Reggio Emilia, per il biennio 1996-1997, proclamati il 25 gennaio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caddeo), sentenza del 17 settembre 1996, n. 108

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 17 Settembre 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 25 Gennaio 1996
Giurisprudenza CNF

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